“Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo” (Mahatma Gandhi)

Il vero cambiamento nella società non può che partire da dentro ciascun individuo. Ecco perché applichiamo a noi per primi i Valori e i Principi costituzionali che promuoviamo. A partire dagli esercizi democratici dello Statuto, che pratichiamo regolarmente nei processi decisionali alla base delle nostre azioni collettive.
Tali pratiche istituzionali sono operate all’interno di un perimetro costituzionale e statutario di Comitato (i c.d. “elementi formali”), che si rispecchia pienamente nell’ordinamento repubblicano della Costituzione Italiana.

Libertà, eguaglianza, fraternità e democrazia (i c.d. “elementi materiali” dello Stato di Diritto Costituzionale) trovano pienamente quartiere in questo Statuto che regola la vita democratica del nostro Comitato.
Ciascun Membro, infatti, è libero di contribuire al perseguimento delle finalità del Comitato, sia come singolo sia negli organismi sociali. Tutti sono uguali di fronte allo Statuto (a prescindere dalla carica che rivestono). Tutti assumono gli stessi obblighi di rispetto e di solidarietà reciproca. Tutti possono partecipare alla vita democratica del Comitato.

STATUTO del Comitato Leonessa d’Italia per la Costituzione Italiana
Comitato per la Cultura e la Diffusione dei Principi Costituzionali della Repubblica Italiana
TITOLO I
– DENOMINAZIONE, CARATTERE E SEDE DEL COMITATO –
Articolo 1
(Denominazione del Comitato)
Ai sensi degli Artt. 2 e 18 della Costituzione Italiana, con Atto (Verbale N.01/2021) quivi integralmente recepito) del giorno 11 settembre 2021 si è costituito un Comitato di volontariato di liberi cittadini denominato “Leonessa d’Italia” per la Costituzione Italiana.
Articolo 2
(Carattere del Comitato)
Il Comitato non ha carattere partitico, sindacale o religioso e non persegue scopi di lucro.
Il Comitato è autonomo, opera per l’affermazione dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana e si prefigge obiettivi scientifici, culturali, di ricerca e di sussidiarietà.
Il Comitato ha durata illimitata e potrà istituire sedi, filiali e succursali sia in Italia che all’estero.
Le modalità d’istituzione, la struttura, l’organizzazione, le dimensioni, l’autonomia, ed i compiti potranno essere stabiliti da un apposito regolamento interno.
Articolo 3
(Sede del Comitato)
Il Comitato ha sede in Rezzato (Bs) alla via N. Bronzetti n. 8. Il cambiamento dell’ubicazione della sede non comporta modifica statutaria.
TITOLO II
– FINALITA’ DEL COMITATO –
Articolo 4
(Scopo del Comitato)
Il Comitato per i fini che persegue non ha scopo di lucro, pur potendo svolgere e partecipare ad attività nel campo economico sociale.
Il Comitato è regolato dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento.
Articolo 5
(Finalità del Comitato)
Il Comitato ha le seguenti finalità:
Educare e tutelare i propri membri in ossequio ai dettami costituzionali italiani.
Contribuire a custodire, tutelare e a promuovere nella società civile i principi e i valori statuiti nella Carta Costituzionale della Repubblica Italiana.
Contribuire allo sviluppo di una coscienza filosofica, politica, giuridica, economica e scientifica della cittadinanza al fine di favorire il “pieno sviluppo della persona umana” (Art. 3 Cost.).
Promuovere i principi di cui sopra attraverso attività di libera iniziativa e di solidarietà, organizzate e coordinate sul territorio, promuovendo azioni e/o manifestazioni e/o eventi, eventualmente anche partecipando a consultazioni elettorali politiche e amministrative dando vita a liste civiche, laddove venisse ritenuto necessario.
Articolo 6
(Campi d’azione del Comitato)
Il Comitato potrà operare in Italia e all’estero svolgendo ogni attività e compiendo tutti gli atti e tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni o Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale.
Articolo 7
(Tutele del Comitato)
Per il perseguimento degli obiettivi sociali di cui all’art. 5, commi a‐b‐c‐d, e per la tutela del diritto all’azione finalizzata al conseguimento degli scopi sociali di cui agli articoli 4 e 6, il Comitato potrà costituirsi in giudizio anche come parte civile e fare ricorso al credito in tutte le sue forme.
TITOLO III
– I SOCI –
Articolo 8
(Adesione di un Membro)
Possono far parte del Comitato in qualità di Membro Sottoscrittore tutti i liberi cittadini italiani ed esteri che ne facciano richiesta scritta e abbiano versato la quota di adesione annuale (allorquando prevista).
La forma e le modalità di adesione sono stabilite da un apposito regolamento interno.
Il mancato pagamento della quota annuale (allorquando prevista) è causa di decadenza dallo status di Membro.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l’anno sociale seguente, differenziate tra membri ordinari ed altre categorie di membri che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari finalità utili al perseguimento degli scopi sociali.
Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ha facoltà di nominare ogni anno dei soci onorari tra coloro che nel corso del proprio operato si sono distinti per particolari meriti connessi alle finalità del Comitato.
Articolo 9
(Diritti e doveri di un Membro)
Tutti i Membri, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse del Comitato ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.
Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi del Comitato.
Ogni Membro ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota sociale versata (allorquando prevista).
I Membri hanno diritto alle informazioni stabilite dalle leggi e dallo statuto.
I Membri hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali, nonché di pagare annualmente la quota sociale di adesione (allorquando prevista).
I Membri che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni del Comitato.
Le prestazioni fornite dai Membri sono a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 10
(Cessazione di un Membro)
Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita sociale del Comitato.
Le quote o i contributi del Comitato sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
La qualità di Membro cessa esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
- Recesso o morte del Membro.
- Mancato pagamento della quota sociale annuale (allorquando prevista), nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata.
- Espulsione per gravi motivi (deliberato dal Consiglio Direttivo).
- Dimissioni scritte.
- Perdita dei requisiti.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
I Membri receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato (ove fosse previsto).
I Membri esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.
Articolo 11
(Disposizioni disciplinari)
Le possibili sanzioni disciplinari possono essere:
- Biasimo scritto.
- Sospensione dalla carica.
- Destituzione dalla carica.
- Espulsione.
Le sanzioni sono comminate dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Presidente (se è l’unico Proboviro) o del Collegio dei Probiviri (laddove previsto).
TITOLO IV
– ORGANISMI DELL’ASSOCIAZIONE –
Articolo 12
(Organi del Comitato)
Sono organi del Comitato:
- l’Assemblea dei Membri [cfr. Art. 13]
- il Presidente (come unico Proboviro) [cfr. Art. 15]
- il Consiglio Direttivo [cfr. Art. 16]
- la Commissione Scientifica [cfr. Art. 20]
- il Collegio dei Membri Fondatori e dei Past-President [cfr. Art. 21]
- il Collegio dei Membri Onorari [cfr. Art. 22]
Tutte le cariche elettive sono assunte a titolo gratuito.
Articolo 13
(Assemblea dei Membri)
L’Assemblea dei Membri è composta da tutti gli iscritti in regola ed è il massimo organo deliberativo.
A. Convocazione
L’Assemblea dei Membri è convocata almeno una volta all’anno per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo (laddove vi fossero entrate e/o uscite economiche), eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all’associazione.
L’assemblea è convocata: (i) in via ordinaria dal Presidente; (i) in via straordinaria, qualora ve ne fossero motivate ragioni, dal Presidente, dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei Membri.
La convocazione deve avvenire mediante affissione d’avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima; e inoltre con comunicazione scritta, trasmessa via social (Signal o altro media) o tramite posta elettronica e contestuale pubblicazione sul sito WEB del Comitato (laddove venisse realizzato), almeno 15 giorni prima della riunione.
Nell’avviso di convocazione vanno indicati la sede, l’ora d’inizio e l’ordine del giorno.
B. Validità
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti, in seconda convocazione (da tenersi almeno un’ora dopo la prima) qualunque sia il numero dei presenti.
C. Votazioni
Ogni Membro ha diritto ad un solo voto e sono ammesse al massimo due deleghe per Membro.
Le decisioni sono normalmente assunte con voto palese tranne quanto previsto al successivo articolo – Assemblea elettiva.
Le delibere saranno valide solo se assunte con il parere favorevole di almeno il 50% +1 (cinquanta per cento più uno) dei presenti aventi diritto al voto.
Per le delibere in merito alle modifiche del presente statuto, invece, è richiesta una maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti aventi diritto al voto.
D. Attribuzioni
Sono di competenza dell’Assemblea:
- la discussione di problemi e opportunità relativi agli aspetti scientifici, culturali, economici e di quant’altro sia attinente all’oggetto sociale, sia a carattere nazionale che locale, nonché la politica organizzativa dell’Associazione
- l’elezione degli organismi direttivi (secondo quanto previsto dal successivo articolo – Assemblea Elettiva)
- l’approvazione delle modifiche allo statuto proposte dal Consiglio Direttivo
- l’approvazione del bilancio preventivo (laddove vi fossero entrate e/o uscite economiche) e del programma annuale di attività presentati dal Consiglio Direttivo
- l’approvazione del bilancio consuntivo (laddove vi fossero entrate e/o uscite economiche)
- la delibera per eventuali spese economiche
- l’eventuale cambiamento della sede.
E. Svolgimento
L’assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio Presidente, che può essere diverso da quello del Comitato, il quale ha il compito di:
- leggere l’ordine del giorno in apertura d’Assemblea;
- accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti;
- mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Membro possa esprimere le proprie opinioni indisturbato;
- curare che venga rispettato l’ordine del giorno;
- controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario;
- dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.
Il Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario del Comitato. In caso di sua assenza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico a un’altro Membro tra i presenti.
Le riunioni dell’assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell’Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, gli eventuali bilanci e i rendiconti approvati dall’assemblea.
Il libro verbali resta sempre depositato presso la sede e ogni Membro può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, dell’eventuale bilancio e dei rendiconti viene comunicato ai Membri mediante comunicazione scritta, trasmessa via social o tramite posta elettronica con contestuale pubblicazione sul sito WEB associativo (laddove venisse realizzato).
Articolo 14
(Assemblea Elettiva)
L’assemblea elettiva si svolge:
- ogni 2 (due) anni per l’elezione del Consiglio Direttivo e con essa avviene il rinnovo delle cariche sociali dirigenziali. Il Presidente, uno o più vice-Presidenti, il Segretario e il Tesoriere sono eletti direttamente dall’Assemblea dei Membri;
- ogni 3 (tre) anni per l’elezione della Commissione Scientifica, e con essa avviene il rinnovo delle cariche sociali tecnico-scientifiche. Il Presidente, uno o più vice-Presidenti, il Segretario e il Tesoriere sono eletti direttamente dall’Assemblea dei Membri.
A. Convocazione
L’assemblea elettiva è convocata dal Presidente del Comitato, con comunicazione scritta, trasmessa via social (Signal o altro) o tramite posta elettronica e contestuale pubblicazione sul sito WEB associativo (laddove venisse realizzato), almeno 90 giorni prima della data. Nell’avviso di convocazione vanno indicati la sede, l’ora di inizio e l’ordine del giorno.
B. Modalità per la composizione delle liste elettorali
Entro 30 giorni dalla data prevista per l’Assemblea Elettiva, devono essere depositate in Segreteria le liste che intendono concorrere all’elezione.
Ogni lista, composta da un minimo di 3 ad un massimo di 15 soci, avrà come Titolare di lista il suo candidato Presidente e deve contenere:
- Il nome del Presidente
- Il nome del Vice Presidente o dei Vice Presidenti
- Il nome del Segretario
- Il nome del Tesoriere (che può essere lo stesso nome del Segretario)
I nomi dei Consiglieri che completano la lista.
La lista va quindi integrata con:
- il programma di politica associativa che si intende seguire nel proprio mandato;
- l’indicazione delle principali iniziative di rilevanza nazionale e internazionale, non solo culturali ma anche istituzionali, che si intende promuovere nel proprio mandato;
- il CV di tutti i candidati che saranno utilizzati nella diffusione delle candidature a tutti i Membri.
C. Modalità per la diffusione dei nominativi delle liste elettorali
La diffusione delle liste pervenute entro il termine di cui al precedente punto B, sarà effettuata dalla Segreteria del Comitato e sarà resa disponibile a tutti i Membri mediante comunicazione scritta, trasmessa via social (Signal o altro) o tramite posta elettronica e contestuale pubblicazione sul sito WEB associativo (laddove venisse realizzato).
Nelle informative saranno presentati per ciascuna lista palese:
- il Titolare della lista con il suo curriculum vitae;
- ciascuno degli altri componenti con il loro breve curriculum;
- il programma di politica associativa che si intende svolgere nel proprio mandato.
Sono ammesse altre forme di diffusione delle liste purché:
- siano auto‐gestite ed auto‐finanziate dai candidati;
- non sia utilizzato il logo o il simbolo del Comitato;
- non sia fatta propaganda elettorale durante le manifestazioni del Comitato;
- il contenuto non risulti denigratorio verso altri candidati o altre liste e rispetti il codice deontologico del Comitato.
D. Eleggibilità di un Membro
Possono essere eletti (e quindi anche candidarsi) tutti i Membri che:
- hanno regolarizzato la propria iscrizione entro il 31 gennaio dell’anno in cui si tiene l’Assemblea elettiva;
- sono Membri del comitato da almeno 365 giorni;
- all’atto della candidatura non ricoprono incarichi direttivi in altre associazioni o comitati con analoghe finalità;
- non sono stati oggetto di sanzioni disciplinari in seno al Comitato.
E. Scheda elettorale
La scheda elettorale dovrà contenere, in ordine alfabetico e per ogni lista, il nome di tutti i candidati.
F. Elettori
All’Assemblea Elettiva hanno diritto di partecipare tutti i soci con diritto di voto elettorale, ossia quelli in regola con gli adempimenti sociali.
Ciascun Membro può delegare per iscritto un altro Membro, purché in regola con l’iscrizione dell’anno corrente al momento della delega.
Ciascun Membro può essere portatore al massimo di due deleghe.
G. Verifica requisiti elettorali e validità dell’assemblea elettiva
Prima dell’inizio dell’assemblea, la Segreteria procederà alla raccolta e pubblica lettura degli aventi diritto al voto e delle eventuali deleghe ricevute.
In presenza di deleghe, procederà con la verifica formale della regolare iscrizione all’anno corrente di ciascun Membro Delegato secondo quanto risulterà dall’elenco Membri prodotto alla data della convocazione dell’assemblea.
A seguito di questa verifica saranno consegnate al Membro Delegato le schede elettorali spettanti.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati la maggioranza dei Membri ed è validamente costituita in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei Membri presenti.
H. Modalità di conduzione e di proclamazione dei risultati elettorali
I lavori dell’Assemblea sono diretti e controllati da un Presidente e verbalizzati da un Segretario nominati dai Membri presenti, all’inizio dell’assemblea con voto palese.
I Membri presenti nominano inoltre, sempre con voto palese, la Commissione Elettorale costituita da almeno 2 (due) tra i Membri presenti che non sono candidati a ruoli sociali, per facilitare le operazioni di voto e accelerare lo scrutinio delle schede.
La votazione avviene a scrutinio segreto, con deposizione della scheda di voto in un’apposita urna, per chiamata nominale di ciascun delegato.
Al termine delle votazioni, la Commissione elettorale procederà allo spoglio delle schede votate e procederà alla proclamazione dei risultati.
Verrà proclamata vincitrice la lista elettorale che avrà ottenuto la maggioranza dei suffragi.
Con effetto immediato, quindi, si insediano i membri eletti: il Presidente, il/i Vice Presidente/i, il Segretario e il Tesoriere (o il Segretario-Tesoriere), i Consiglieri.
I. verifica dei risultati
Ogni Titolare di lista potrà verificare, entro 7 (sette) giorni dall’Assemblea Elettiva ed in presenza di almeno 2 esponenti della lista vincente, le schede e i risultati dello scrutinio preparati dalla Commissione elettorale.
Al Presidente uscente è affidato l’incarico della diffusione rapida dei risultati elettorali tramite i mezzi di comunicazione del Comitato.
Articolo 15
(Il Presidente)
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione presso le autorità, gli Enti, e le Istituzioni.
Il Presidente:
- è eletto direttamente dall’Assemblea
- resta in carica 1 (un) anno e non può svolgere più di due mandati consecutivi;
- convoca l’Assemblea a norma del presente Statuto;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- compie, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- sovrintende al democratico e corretto funzionamento degli organi del Comitato nel rispetto delle norme dello statuto;
- può delegare il compimento di determinati atti, ovvero l’attribuzione di determinati compiti, ai Vice-Presidenti, ad altri membri del Consiglio Direttivo oppure ad altri Membri del Comitato;
- ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti o persone, i cui pareri rivestano interesse ed utilità per i temi dibattuti o il cui contributo operativo possa favorire significativamente il perseguimento degli scopi sociali.
Durante le votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto che ritiene necessario per la tutela degli interessi del Comitato, provvedendo, prima possibile, ad informare il Consiglio Direttivo delle proprie decisioni per la successiva ratifica.
In caso di sua assenza o di suo impedimento le sue funzioni sono svolte pro tempore da uno dei Vice-presidenti.
Articolo 16
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 membri dispari, scelti tra i Membri dall’assemblea generale, dura in carica 2 (due) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Può cooptare nel suo seno Membri in sostituzione di componenti dimissionari o decaduti con un massimo del 50% (cinquanta per cento).
Il Consiglio, laddove delegato dall’assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.
A. Convocazione
Il Consiglio Direttivo viene convocato ogni qual volta lo decida il Presidente o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.
La convocazione spetta al Presidente e deve avvenire almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, con comunicazione via social (Signal o altro) a tutti i componenti del Consiglio e contestuale pubblicazione sul sito WEB del Comitato (laddove venisse realizzato).
Nell’avviso di convocazione vanno indicati la sede, l’ora di inizio e l’ordine del giorno.
La convocazione va estesa anche al Collegio dei Soci Fondatori che hanno diritto di partecipare a titolo consultivo.
B. Validità
Le riunioni del Consiglio sono valide solo se sono presenti un numero di consiglieri pari almeno a 1/3 (un terzo) dei membri che lo compongono. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.
C. Attività
Dell’esito delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto un verbale di sintesi che sarà a disposizione dei Membri presso la sede istituzionale e verrà pubblicato sul sito WEB (laddove venisse realizzato).
L’elenco completo delle decisioni prese fino a quel momento verrà in ogni caso comunicato in occasione della prima Assemblea dei Membri.
D. Compiti e Attribuzioni
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione del Comitato.
Spetta al Consiglio Direttivo:
- curare e mantenere i rapporti con le strutture esterne;
- rappresentare il Comitato a tutti i livelli nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche, sociali ed economiche;
- compiere e deliberare in merito ad ogni operazione che abbia attinenza e che sia utile al conseguimento dell’oggetto sociale;
- elaborare le linee della politica finanziaria, i bilanci preventivi e consuntivi (in caso di partite contabili);
- eleggere fra i propri componenti i Funzionari e i Dirigenti;
- proporre la nomina di rappresentanti esterni e di delegati ad eventuali strutture di secondo grado;
- deliberare in merito alla costituzione di specifici organismi e dei Comitati Esecutivi;
- deliberare in merito alle iniziative e all’organizzazione e l’attivazione di eventuali servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari;
- costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati, nominandone i responsabili e stabilendone gli assetti e compiti;
- assumere e licenziare eventuale personale stabilendone il trattamento economico e normativo nell’ambito delle direttive del bilancio;
- deliberare sulla rappresentanza legale nei limiti previsti dallo statuto;
- deliberare in merito alla costituzione di enti, consorzi, cooperative o società;
- decidere la convocazione e le modalità dell’Assemblea;
- decidere su affiliazioni o adesioni ad altre associazioni a qualsiasi livello, stabilendone le modalità;
- decidere sulle richieste di adesione o affiliazione di altre associazioni che ne facciano richiesta;
- deliberare la concessione di patrocini;
- acquisire o noleggiare attrezzature;
- decidere sulla partecipazione ad organismi e strutture, con uguali finalità a qualsiasi livello purché utili al conseguimento dell’oggetto sociale;
- deliberare, con maggioranza dei 2/3 dei presenti, il conferimento dello “status” di Socio Onorario a coloro che, in seno al Comitato, hanno acquisito meriti particolari e/o svolto con evidente prestigio gli incarichi affidati. [Con analoga maggioranza può essere deliberata la revoca dello “status”].
E’ in sua facoltà redigere regolamenti interni, per la disciplina dell’attività del Comitato, i quali dovranno essere sottoposti all’Assemblea dei Membri per la ratifica.
Articolo 17
(Regolamenti interni)
I regolamenti interni sono predisposti e ratificati dal Consiglio Direttivo allo scopo di disciplinare l’attività del Comitato. Una volta redatti e approvati dal Consiglio, essi dovranno essere sottoposti all’Assemblea dei Membri per l’approvazione finale.
Articolo 18
(Il Segretario)
Il Segretario sovrintende, organizza ed esegue e/o coordina l’esecuzione dei deliberati degli organi del Comitato.
Il Segretario:
- redige i verbali dell’Assemblea dei Membri, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri del Comitato;
- cura l’esposizione nella sede sociale della convocazione delle Assemblee dei Membri, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali;
- svolge tutte le mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo;
- ha la responsabilità attuativa e di coordinamento delle decisioni assunte dagli organi;
- presiede al buon funzionamento delle strutture operative e del personale (laddove previsto);
- avanza proposte agli organi per il miglioramento dell’attività del Comitato;
- contribuisce all’analisi, ideazione, progettazione esecutiva di nuove proposte e iniziative anche in collegamento con altre organizzazioni;
- può delegare le proprie funzioni ad altri componenti del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Consigliere più anziano in età.
Articolo 19
(Il Tesoriere)
Il tesoriere presiede alla buona amministrazione economica del Comitato.
Il tesoriere:
- tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa;
- redige i bilanci (in caso di partite contabili);
- cura eventuali incassi e pagamenti, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo;
- non ha potere di firma disgiunta su documenti di carattere economico ed amministrativo, salvo specifica delega ad personam.
Qualsiasi documento di carattere amministrativo e/o finanziario devono essere controfirmati dal Presidente, salvo speciale delega.
La carica di Tesoriere può essere assunta dal Segretario che diviene, così, Segretario-Tesoriere.
Articolo 20
(La Commissione Scientifica)
La Commissione Scientifica è il massimo organo consultivo tecnico-scientifico del Comitato, è costituita da plurime competenze, è dotata di completa autonomia e discrezionalità nel proprio operato, è organizzata con un proprio Presidente e un proprio Direttivo (entrambi eletti dall’Assemblea) e potrà esprimere mediante “delibera motivata” giudizi o pareri inerenti alle proprie attribuzioni, laddove ritenuti essenziali per il razionale e assennato perseguimento degli obiettivi del Comitato.
I membri della Commissione Scientifica resteranno in carica per 3 (tre) anni e saranno rieleggibili senza limiti di mandato con le medesime modalità previste per l’elezione del Consiglio Direttivo.
Tutti gli altri Organi del Comitato possono sottoporre alla Commissione richieste di carattere tecnico-scientifico per ricevere sia “pareri preventivi” sia “giudizi successivi” a determinati atti e/o delibere.
Articolo 21
(Il Collegio dei Soci Fondatori e dei Past-President)
Il Collegio dei Soci Fondatori e dei Past-President è il massimo organo consultivo del Comitato. Questo Collegio:
A. E’ composto dai Membri Fondatori del Comitato e da tutti i Membri che hanno rivestito per almeno un intero mandato la carica di Presidente del Comitato, ad eccezione dei predetti che, rivestendo cariche all’interno del Consiglio Direttivo, sono temporaneamente esclusi dal Collegio per tutto l’arco del proprio mandato.
B. Ha funzioni di studio e consultazione in ordine a questioni di rilevante interesse del Comitato, che possono essergli sottoposte dal Consiglio Direttivo o direttamente dall’Assemblea dei Membri o da qualsiasi Organo del Comitato.
C. Ogni 2 (due) anni, in coincidenza con il rinnovo del Consiglio Direttivo, il Collegio elegge tra i suoi componenti un Coordinatore delle Attività che assume le funzioni di coordinatore del Collegio e che viene espressamente delegato dal Collegio a curare i rapporti con gli altri Organi associativi.
Il parere del Collegio, quando richiesto, è sempre espresso per iscritto dal Coordinatore delle Attività e, seppur non vincolante per l’Organo richiedente, rappresenta in ogni caso una prova documentale autorevole e l’Organo appellante ha l’onere di tenerne conto oltre che di riscontrarlo per iscritto.
Il Collegio è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi membri e predispone i propri pareri con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore delle Attività.
Articolo 22
(Il Collegio dei Soci Onorari)
Il Collegio dei Membri Onorari raccoglie coloro che, in seno al Comitato, hanno acquisito meriti particolari e/o svolto con evidente prestigio gli incarichi istituzionali.
Il Collegio dei Membri Onorari è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Il Collegio dei Membri Onorari non va rinnovato. La carica di Socio Onorario può solo essere assegnata o revocata.
Articolo 23
(Titolo delle Cariche Istituzionali)
Tutte le cariche degli Organi del Comitato sono elettive e gratuite.
TITOLO V
– PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO –
Articolo 24
(Patrimonio)
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- eventuali quote sociali annuali (stabilite dal Consiglio Direttivo e/o sulla base di un apposito regolamento interno);
- altri contributi degli aderenti;
- eventuali entrate e compensi per i servizi erogati;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti al Comitato a qualunque titolo.
Il Comitato risponde solo con il proprio patrimonio. I Membri rispondono limitatamente alle eventuali quote sociali versate annualmente.
Il patrimonio del Comitato può essere costituito:
- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà del Comitato;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di eventuali bilanci;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Articolo 25
(Durata degli esercizi sociali e bilanci)
L’esercizio finanziario, dove sussistente, va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. In caso di partite contabili, il Consiglio Direttivo entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo dell’anno appena conclusosi, da sottoporre alla successiva approvazione dell’Assemblea Ordinaria Annuale dei Membri.
Il bilancio preventivo viene approvato dall’Assemblea dei Membri entro il 30 (trenta) novembre dell’anno precedente a quello di esercizio. Se ciò non fosse motivatamente attuabile, è possibile fruire di una deroga entro e non oltre il 30 aprile dell’anno di esercizio.
Il bilancio consuntivo viene approvato dall’Assemblea dei Membri entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo a quello di esercizio. Se ciò non fosse motivatamente attuabile, è possibile fruire di una deroga entro e non oltre il 31 luglio dell’anno successivo a quello di esercizio.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede del Comitato durante i 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea e finché viene approvato. I soci possono prenderne visione.
Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell’associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.
In assenza di partite contabili (entrate e/o uscite) nell’anno di esercizio, il Consiglio Direttivo non è tenuto a redigere alcun bilancio.
TITOLO VI
– REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO –
Articolo 26
(Revisione)
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall’Assemblea dei Membri mediante la convocazione di un’Assemblea Straordinaria unicamente dedicata a tal fine e con una maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Articolo 27
(Scioglimento)
Lo scioglimento del Comitato può essere deliberato dall’Assemblea Generale con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Membri.
In caso di scioglimento (o comunque di cessazione dell’attività) per qualsiasi causa, il patrimonio residuo del Comitato, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà obbligatoriamente devoluto (escludendo ogni riparto tra i Membri) ad altra associazione o comitato con finalità analoghe oppure ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VII
– DISPOSIZIONI FINALI –
Articolo 28
(Norme transitorie)
Sono da considerarsi validi a tutti gli effetti gli atti e le delibere sia del Presidente sia del Consiglio Direttivo disposti diversamente da quanto quivi contemplato, nel periodo antecedente all’entrata in vigore del presente Statuto, purché rientranti nel perimetro dell’Atto Costitutivo dell’11 settembre 2021.
Articolo 29
(Entrata in Vigore)
Il presente statuto entrerà in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione assembleare.
Articolo 30
(Rinvio Legislativo)
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione i regolamenti interni, nonché le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.
